Privacy e Controversie Legali

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Con l’entrata in vigore del regolamento 679 del 2016, che regole le norme di protezione delle persone fisiche circa il trattamento dei propri dati personali e la libera circolazione degli stessi, e il successivo decreto legislativo 10 agosto 2018 n 101 che aggiunge disposizioni per l’adeguamento delle norme nazionali alle disposizioni europee, possiamo definire il nuovo quadro normativo dei processi civili in maniera di privacy delineandolo nei tratti essenziali.

Nel complesso, il sistema di tutela della protezione dei dati personali si fonda su una doppia base che utilizza espressioni familiari al diritto della concorrenza come public enforcement e private enforcement.

Public enforcement

Il public enforcement consiste principalmente in tutte le attività di amministrazione delle autorità garanti (compresi i sistemi fondati sulle sanzioni amministrative) e nelle previsioni di sanzioni penali (presenti nell’ordinamento italiano sulla falsariga della normativa europea) e nella tutela (amministrativa) dei diritti degli interessati (fatta eccezione per il risarcimento dei danni).

Private enforcement

Riguardo al private enforcement, il regolamento sopra specificato prevede delle norme specifiche per il risarcimento del danno (definito all’articolo 82) e ulteriori disposizioni di carattere processuale relative alla giurisdizione e al rinvio alle discipline processuali relative ai singoli stati membri.

L’ordinamento europeo prevede espressamente che tutte le azioni legali per l’esercizio del diritto al risarcimento di danni siano promosse alle autorità giurisdizionali competenti dei singoli stati membri che, secondo l’articolo 79 paragrafo 2, assicurano il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo quando ritengono che i diritti dell’interessato siano stati effettivamente violati dopo il trattamento dei suoi dati.

Alle autorità giudiziari sono attribuite tutte le controversie riguardo i ricorsi giurisdizionali, le applicazioni delle normative di protezione dei dati personali e il risarcimento del danno. Per tali ricorsi, il giudice ordinario ha pieni poteri: infatti, può anche rideterminare le sanzioni che sono state pagate dall’autorità.

Per quanto riguarda l’articolo 79, esso si riferisce ai giudizi che hanno come oggetto la tutela dei diritti tutelati dal regolamento (come diritto all’accesso ai dati, diritto alla portabilità, diritto all’oblio, diritto al risarcimento dei danni). Le specifiche si attuano in tutte le controversie di trattamento dei dati personali sia per diritti che possono essere fatti valere dal Garante sia per i diritti al risarcimento danni. Esse però non dovrebbero trovare applicazione quando la domanda di applicazione della normativa sia stata proposta in via cumulativa con un’altra domanda relativa al rito ordinario o ad altro rito speciale.

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