Preposto alimentare - Somministrazione alimenti e bevande
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Preposto alimentare - Somministrazione alimenti e bevande
Preposto Alimentare. Secondo il decreto legislativo 26/03/2010 numero 59, l’articolo 71 comma 6 definisce i requisiti indispensabili a un esercizio commerciale di somministrazione alimenti per ricoprire il ruolo di Preposto alimentare. Bisogna, infatti, soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
· Aver frequentato e superato con esito positivo un corso professionale di commercio, preparazione e somministrazione di alimenti, che sia stato istituito dalle regioni o dalle province autonome oppure che sia stato riconosciuto da esse come valido
· in alternativa, avere esercitato per almeno due anni, anche in maniera non continuativa, nei 5 anni precedenti, un'attività d'impresa improprio all'interno del settore alimentare, del settore della somministrazione di alimenti e bevande o essere stato assunto all'interno di tali imprese come dipendente qualificato, addetto alle vendite o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti da commercializzare, o anche essere stato uno dei soci lavoratori o aver ricoperto altre posizioni equivalenti, o ancora essere un coniuge, un parente o una fine fino al terzo grado di parentela dell'imprenditore operante nel settore degli alimenti e, essendo un coadiutore familiare, essere iscritto all'istituto nazionale per la previdenza sociale.
· In alternativa, bisogna essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di una laurea triennale, o di un diploma di altra scuola ad indirizzo professionale di almeno tre anni, nel quale corso di studi siano contenute materie relative al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Società collettive e imprese individuali
per quanto riguarda l'istituzione di società o organismi collettivi, oppure di associazioni, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'associazione oppure da una persona attivamente preposta al commercio.
Il discorso è diverso per le imprese individuali: i requisiti specificati devono essere posseduti o dal titolare o da una persona proposta. Tale individuo, in qualità di dipendente o di collaboratore del titolare di un'attività commerciale o di somministrazione degli alimenti, diventa, secondo i requisiti della legge, il responsabile del l'aspetto igienico sanitario dell'attività, compresi il processo di preparazione, manipolazione e somministrazione dei prodotti.
L'individuo preposto viene individuato e nominato solo se il titolare della ditta o il legale rappresentante non possiedono i requisiti professionali previsti dal regolamento legislativo per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. egli può comunque essere nominato da parte di una o più imprese individuali e per più punti vendita. Le attuali normative possono prevedere uno stesso responsabile per più esercizi commerciali, ma è obbligatorio nominare un rappresentante legale diverso per ogni diverso esercizio.