Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione - CSE
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COORDINATORE DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CSE:
Il "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato". Questo è ciò che recita il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro relativamente alla figura di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, figura centrale nell’ambito di cantieri temporali o mobili. Egli agisce, dunque, durante la realizzazione dell'opera, quindi va distinto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), anche se i due ruoli possono comunque essere ricoperti anche dalla stessa persona. Il CSE verifica il corretto svolgimento dei lavori, sulla base di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, a differenza del CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) che invece redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori. Possono anche essere ricoperti entrambi i ruoli dallo stesso identico professionista. In ogni caso, è importante tenere a mente che il CSE non è un soggetto interno alle imprese esecutrici: è una figura intermedia, nominata dal committente o dal responsabile dei lavori. La sua nomina, secondo l’art. 90 del D.Lgs.81/08 è obbligatoria sia nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea e sia nei cantieri in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica azienda, l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese. Il successivo art.92 dello stesso decreto stabilisce invece i suoi compiti che possono essere cosi riepilogati: 1 - verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, oltre alla corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 2 - verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo; 3 - adeguare il PSC e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; 4 - verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 5 - organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione; 6 - verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 7 - segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli articoli 94, 95, 96 e alle prescrizioni del PSC, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 8 - sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Infine è l’art. 98 che ne stabilisce i requisiti indispensabili a poter ricoprire tale carica, ovvero (almeno uno dei seguenti): laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S. Inoltre, deve avere l’attestazione da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (decreto ministeriale 16 marzo 2007); o laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000). Inoltre, attestazione fornita da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni; diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, oltre all'attestazione, sempre da parte di datori di lavoro o committenti, che certifichi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. In aggiunta, è richiesto il possesso dell'attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, a un corso di formazione specifico in materia di sicurezza di 120 ore totali suddivise in 3 moduli per la parte teorica per un impegno totale di 96h ed invece una sezione di pratica del totale di 24h. Ha una validità quinquennale e per l’aggiornamento sono sufficienti 40h di corso.