Coordinatore sicurezza in fase di progettazione – CSP:
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COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – CSP:
Nel Testo Unico per la sicurezza sul lavoro è l’art. 89, comma 1, lett. E a definire il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91.”.
La figura professionale del Coordinatore per la sicurezza riveste un’importanza cruciale nell’ambito dei cantieri edili (temporanei o mobili): è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori (cioè dal soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata o dalla persona da esso incaricata per lo svolgimento dei propri compiti) per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il CSP deve coordinare le misure preventive e protettive in dotazione all’opera, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull’opera stessa. E, una volta nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, questo avrà il compito di essere il primo riferimento del committente, o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera ed essere la figura che deve vigilare sulle misure generali di tutela. Il coordinatore per la progettazione ha il compito di: 1) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento; 2) predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. Con Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) sì intende il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.). Per poter ricoprire il ruolo di CSP è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; Diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. È necessario essere inoltre in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, ad uno specifico corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore suddivise in 3 moduli per la parte teorica per un impegno totale di 96h ed invece una sezione di pratica del totale di 24h. Ha una validità quinquennale e per l’aggiornamento sono sufficienti 40h di corso.